Art. 1 DENOMINAZIONE E CARATTERISTICHE
E’ costituita una associazione scientifica senza scopo di lucro denominata SOCIETA’ ITALIANA SOCKET SHIELD, da ora S.I.S.S. L’Associazione ha finalità scientifiche, è apolitica, apartitica, senza finalità sindacali o di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
Art. 2 SCOPI E ATTIVITA’
La S.I.S.S. ha lo scopo di Favorire il progresso delle conoscenze scientifiche nel campo della chirurgia orale, della odontostomatologia e della implantologia orale, e in modo particolare riguardo alla tecnica conosciuta con il nome scientifico di Socket Shield e delle sue varianti, conosciute con l’acronimo internazionale di P.E.T., incentivando lo scambio delle esperienze cliniche tra i soci, diffondendo tra la popolazione la consapevolezza delle possibilità di suddetta tecnica nella implantologia orale , stimolare le Aziende operanti nel settore a dare supporto agli operatori sanitari nella ricerca nel campo della chirurgia orale, della odontostomatologia e della implantologia orale.
Ciò verrà perseguito attraverso il sostegno alla ricerca scientifica, l’organizzazione di attività di aggiornamento professionale e formazione permanente con programmi annuali di attività formativa ECM, la formulazione o la collaborazione alla formulazione di linee guida per l’attività professionale anche in collaborazione con il Ministero della Salute o con l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R), la sensibilizzazione della popolazione mediante la divulgazione d’informazioni scientificamente corrette. La S.I.S.S. svolge e promuove, nell’ambito del territorio nazionale e internazionale, attività didattica, di studio, di ricerca scientifica e di divulgazione nel campo dell’Implantologia Osteointegrata e dell’Odontoiatria Generale.
A tali fini l’Associazione si propone di: organizzare congressi, corsi di aggiornamento e formazione, convegni e incontri, sia in presenza che online (webinar) istituire borse di studio, concorsi, premi; favorire scambi culturali anche con l’estero; attuare ogni altra iniziativa che contribuisca al progresso scientifico ed al miglioramento del livello professionale nel campo della Implantologia Osteointegrata e dell’Odontoiatria Generale. L’Associazione, per il raggiungimento di queste finalità, favorirà tutte le possibili cooperazioni con istituzioni pubbliche o private, nazionali ed internazionali, ed in particolar modo con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche.
L’Associazione non potrà esercitare attività imprenditoriali, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua. Le attività ECM saranno finanziate esclusivamente attraverso l’autofinanziamento ed i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati ivi compresi i contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la formazione continua. I finanziatori non possono e non devono in alcun modo influenzare l’attività scientifico-formativa.
Art. 3 SEDE L’ Associazione ha sede nel comune di residenza del presidente di turno. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di trasferire l’indirizzo della sede dell’Associazione.
Art. 4 DURATA La durata dell’Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
Art. 5 PATRIMONIO Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dalla dotazione iniziale conferita dai Soci fondatori all’atto della costituzione dell’Associazione;
b) dalla quota di iscrizione da versarsi entro 30 giorni dall’accettazione della domanda di iscrizione in qualità di Socio all’Associazione;
c) dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dal Consiglio Direttivo;
d) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
e) da versamenti volontari degli associati;
f) da convenzioni, donazioni e lasciti di terzi o associati, contribuzioni volontarie ed elargizioni volontarie;
g) da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito e da Enti in genere, anche in forma di specifiche convenzioni;
h) rendite del proprio patrimonio e proventi di attività svolte.
i) Contributi di ditte private del settore odontoiatrico e medico in generale, per favorire la ricerca e la divulgazione della tecnica Socket Shield. Eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, tra gli associati ma debbono essere utilizzati per la prosecuzione delle attività istituzionali dell’Associazione S.I.S.S. e di quelle direttamente connesse. Su tale destinazione decide l’assemblea in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio.
Art. 6 SOCI I Soci aderenti alla S.I.S.S. si distinguono in: Soci Fondatori, Soci Attivi, Soci Ordinari e Soci Onorari. 6.1 SOCI FONDATORI I soci fondatori sono i sette soci che hanno fondato l’associazione e che quindi costituiscono il primo nucleo di soci attivi dell’associazione che è così composto: Dr D’Ambrosio Aniello, Dr. Filannino Fabio Manuel, Dr. Fontana Fausto, Dr. Marinotti Fabio, Dr. Natale Massimo, Dr. Ponzi Armando, Dr. Tagliaferri Davide
6.2 SOCI ATTIVI I soci attivi sono i soci fondatori e quelli che concorrono all’elaborazione progettuale del programma dell’associazione e allo sviluppo dell’attività. I soci attivi hanno diritto di voto nelle assemblee sia ordinaria sia straordinaria, legittimazione attiva e passiva nella nomina delle cariche sociali, diritto di frequentare i locali sociali e di partecipare a tutte le attività dell’Associazione con l’obbligo di osservare le disposizioni del presente statuto e quelle regolarmente adottate dagli Organi sociali. Tutti i soci attivi hanno diritto di voto. È obbligo specifico dei soci attivi apportare gratuitamente all’Associazione il proprio contributo intellettuale e professionale per il raggiungimento dei fini istituzionali. Gli stessi soci avranno diritto esclusivamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività svolta nella misura e nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo.
6.3 SOCI ORDINARI I soci ordinari sono quelli che fruiscono dei servizi dell’Associazione senza partecipare alla elaborazione progettuale del programma e allo sviluppo dell’attività; sostengono le attività dell’Associazione sottoscrivendo la quota associativa. I soci ordinari si possono suddividere in altre categorie a seconda della quota sottoscritta come da regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo. Tali soci possono volontariamente e senza obbligo di continuità sostenere l’Associazione anche con piccoli contributi finanziari.
6.4 SOCI ONORARI I soci onorari sono persone fisiche, di cittadinanza italiana o no, che hanno contribuito in maniera determinante, con il loro sostegno ideale e/o economico alla affermazione dell’Associazione. I soci onorari sono coloro che notoriamente godono in campo nazionale o internazionale di chiara fama nel mondo scientifico, culturale e dell’insegnamento e che perciò sono ritenuti in grado di apportare all’Associazione contributi intellettuali di alto livello oppure sono coloro che hanno contribuito in maniera determinante allo sviluppo dell’attività associativa. I soci onorari non sono obbligati a versare le quote associative. Tutti i soci appartenenti alle categorie dei soci ordinari e soci onorari in qualità di soci sostenitori l’attività dell’Associazione, condividendone gli ideali, non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione, inoltre assumono l’obbligo morale di favorire l’attività dell’Associazione e di astenersi dal compiere azioni che ne danneggino l’onorabilità. Ad essi è riconosciuto il diritto di partecipare a tutte le attività culturali e promozionali poste in essere dall’Associazione, quali convegni, mostre, dibattiti, conferenze, ecc., come di volta in volta programmato e stabilito. I soci di tutte le categorie dovranno attenersi al codice etico del Comitato Italiano di Coordinamento delle società scientifiche odontostomatologiche (C.I.C.).
6.5 AMMISSIONE DEI SOCI L’ammissione dei soci attivi è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo, previa partecipazione effettiva alla elaborazione progettuale del programma e allo sviluppo dell’attività dell’associazione. L’ammissione dei soci ordinari è deliberata su domanda scritta del richiedente dal Consiglio direttivo. Contro il rifiuto di ammissione come socio ordinario è ammesso appello entro 30 giorni al Presidente del Consiglio Direttivo che ripropone al Consiglio Direttivo la candidatura, l’esito del verdetto è definitivo. L’ammissione dei soci onorari è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il rifiuto di ammissione come socio attivo è ammesso appello, entro 30 giorni, al Presidente, che ripropone al Consiglio Direttivo oppure all’assemblea la candidatura; l’esito del verdetto è definitivo.
6.6 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire e applicare l’espulsione, previo richiamo scritto a rivedere il pregiudizio repentinamente. I soci espulsi possono ricorrere fornendo le proprie controdeduzioni contro il provvedimento entro 30 giorni con memoria scritta rivolta al Presidente, che ripropone al Consiglio Direttivo la candidatura; l’esito del verdetto è definitivo. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, gli stessi svolgeranno la propria attività secondo i diversi livelli di socio in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. I soci di tutte le categorie dovranno attenersi al codice etico del Comitato Italiano di Coordinamento delle società scientifiche odontostomatologiche (C.I.C.).
6.7 DECADENZA DEI SOCI
1. I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
A. dimissione volontaria;
B. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
D. scioglimento dell’associazione.
E. decesso.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea. 3. L’associato radiato non può essere più ammesso.
Art. 7 ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE Sono organi della Associazione:
a) l’assemblea generale dei soci Attivi;
b) il consiglio direttivo;
c) il Collegio dei Revisori dei conti;
d) Il Collegio dei probiviri
7.1 ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI ATTIVI Funzionamento dell’assemblea
1. L’assemblea generale dei soci attivi è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
3. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. In situazioni straordinarie, quando non è possibile una riunione in presenza per calamità naturali o quanto altro, sarà possibile convocare una assemblea on line con i mezzi tecnologici del momento tramite apposite piattaforme che consentano la partecipazione di tutti i soci aventi diritto.
4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
5. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
6. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio. 7
. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
Diritti di partecipazione 1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci attivi in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
Assemblea ordinaria 2. La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica (e-mail e PEC), e anche attraverso la pubblicazione dell’avviso sul sito internet dell’associazione. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
3. L’assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo.
4. Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame. Validità assembleare
1. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell’articolo 21 del Codice civile per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Assemblea straordinaria
1. L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica (e-mail e PEC),e anche attraverso la pubblicazione dell’avviso sul sito internet dell’associazione. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
2. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’associazione, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.
7.2 – CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a dieci componenti, determinato, di volta in volta, dall’assemblea ordinaria elettiva dei soci attivi ed eletti con votazione a scrutinio segreto, compreso il presidente, dall’assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente, il tesoriere e il segretario. Il consiglio direttivo rimane in carica 2 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente. Per la prima volta la nomina del Consiglio Direttivo e l’attribuzione delle cariche ai singoli consiglieri viene effettuata nell’atto costitutivo.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci attivi, in regola con il pagamento delle quote associative che non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità il voto del presidente è determinante
5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Dimissioni 1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
3. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea straordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto. Convocazione del Consiglio direttivo Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità. Compiti del consiglio direttivo Sono compiti del consiglio direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum.
d) redigere il Regolamento Interno relativo alle diverse tipologie di Soci e i criteri di ammissione
e) Programmare l’attività sociale e culturale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
f) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.
g) Verificare il tipo e la qualità delle attività svolte. Il presidente Il presidente dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Il Tesoriere cura l’Amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.
7.3 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Il Collegio dei Revisori dei conti, è composto da due componenti, nominati dall’Assemblea per la durata di due anni. Il Collegio ha la funzione del controllo sull’amministrazione e ai sensi dell’art. 2403 del c.c. e del controllo contabile ai sensi dell’art. 2409 del c.c. Il controllo sull’amministrazione si sostanzia essenzialmente nel verificare l’osservanza della legge e dello statuto, il rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla associazione e il suo concreto funzionamento; Il controllo contabile, si sostanzia: nella verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, nella verifica che il bilancio d’esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che sia conforme alle regole che lo disciplinano.
7.4 COLLEGIO DEI PROBIVIRI Il Collegio dei Probiviri eÌ composto da un Presidente, da due membri effettivi eletti dall’Assemblea dei Soci Attivi e resta in carica due anni. La carica di Proboviro eÌ incompatibile con una carica all’interno del Consiglio direttivo ed è riservata ai soci attivi. Il Collegio dei Probiviri è l’organo cui sono devolute funzioni istruttorie in relazione ad eventuali infrazioni commesse dai soci rispetto alle norme dello Statuto, nonché rispetto alle previsioni contenute nei regolamenti interni, di volta in volta, varati dal Consiglio direttivo, ed in quanto tale:- funge da arbitro nelle controversie tra soci; – funge da arbitro nelle controversie tra i soci e l’associazione;- esamina e giudica i ricorsi presentati dai soci avverso i provvedimenti disciplinari loro inflitti dal Consiglio direttivo. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Collegio dei Probiviri può emettere, accompagnati dalle relative motivazioni e per situazioni di documentata gravità, provvedimenti cautelativi. Le denunce al Collegio dei Probiviri devono essere presentate per iscritto al Presidente del Collegio, tramite il Segretario. Il Collegio può anche procedere di propria iniziativa e deve, in ogni caso, invitare il socio sottoposto a procedimento disciplinare ad esporre le proprie ragioni personalmente o per iscritto. Il Collegio delibera a maggioranza e la decisione motivata per iscritto, eÌ inviata, a cura del Presidente del Collegio, al Presidente dell’Associazione per il successivo inoltro con lettera raccomandata, al Socio interessato.
Art. 8 ESERCIZIO FINANZIARIO E RENDICONTO
L’esercizio finanziario dell’Associazione coincide con l’anno solare.
1. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell’associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.
4. In presenza di utili di bilancio o avanzi di gestione è assolutamente vietato a chiunque distribuire in modo diretto o indiretto tali benefici economici. 5. Il bilancio consuntivo verrà pubblicato nel sito web.
Art. 9 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
1. Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
2. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità similari, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 10 RICHIESTE DI PATROCINIO
La “S.I.S.S” può concedere il patrocinio ad un’attività o manifestazione culturale-scientifica organizzata da un Ente, Istituzione o Soggetto privato qualora non in conflitto con gli interessi della Società. A tale scopo il richiedente deve presentare domanda scritta, accompagnata da idonea documentazione, indirizzata al Presidente, che provvede ad inoltrarla ai membri del Consiglio Direttivo per la necessaria approvazione. Il Consiglio Direttivo può concedere il patrocinio richiesto solo dopo aver esaminato la documentazione presentata dal richiedente e valutata l’assenza di conflitto con le norme contenute nello Statuto e nel Regolamento della Associazione.L’Ente, Istituzione o Soggetto Privato che ha richiesto ed ottenuto il patrocinio risponde del corretto uso dello stesso ed è tenuto alla menzione della Delibera di Concessione.
Art 11 SITO WEB
Il Sito Web della “S.I.S.S.” è di proprietà della Associazione stessa e ne rappresenta un organo di informazione ufficiale. I contenuti pubblicati sul sito sono protetti dal diritto della proprietà intellettuale e sono integralmente decisi dal Consiglio Direttivo e sottoposti alla sua approvazione. Qualora un Ente, Istituzione o Soggetto Privato, non in conflitto con gli interessi della Associazione, sia interessato al cross-link della Associazione, deve presentare domanda scritta, firmata dal Responsabile del sito richiedente, indirizzata al Presidente della Società che provvede ad inoltrarla ai membri del Consiglio Direttivo per la necessaria approvazione.Il Consiglio Direttivo può concedere il cross-link richiesto solo dopo aver esaminato la documentazione presentata dal richiedente e valutata l’assenza di conflitto con le norme contenute nello Statuto e nel Regolamento della Associazione.L’Ente, Istituzione o Soggetto Privato che ha richiesto ed ottenuto il cross-link risponde del corretto uso dello stesso, è tenuto alla menzione della Delibera di Concessione e non può concederne l’utilizzo a terzi.
Art 12 REGOLAMENTO INTERNO
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo. Nel Regolamento Interno verranno, in particolar modo descritte le regole per l’ammissione ai vari tipi di Soci
Art. 13 DISCIPLINA RESIDUALE
Per tutto quanto non disciplinato nel presente Statuto Regolamento, si fa riferimento al Codice civile ed alle disposizioni di Legge vigenti in materia.